LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 4-11-2002
REGIONE VENETO

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 109
del 8 novembre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

Allegato 3:
Allegato  

Allegato 4:
Allegato  

Allegato 5:
Allegato  

Allegato 6:
Allegato  

Allegato 7:
Allegato  

Allegato 8:
Allegato  

Allegato 9:
Allegato  

Allegato 10:
Allegato  

Allegato 11:
Allegato  

Allegato 12:
Allegato  

Allegato 13:
Allegato  

Allegato 14:
Allegato  

Allegato 15:
Allegato  

Allegato 16:
Allegato  

Allegato 17:
Allegato  

Allegato 18:
Allegato  

Allegato 19:
Allegato  

Allegato 20:
Allegato  

Allegato 21:
Allegato  

Allegato 22:
Allegato  

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 

ALLEGATO 19:

Allegato S/3 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica

Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di 
valutazione delle domande.
a)             Procedura per il rilascio di nuove concessioni:
               La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al 
comune competente per territorio.
               Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo 
pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare 
entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale 
da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/
2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di 
seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il 
parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di 
ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al 
territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune 
devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri 
non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza 
ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla 
richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle 
istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della 
Navigazione . A tal fine, risponde ad un più rilevante interesse 
pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del turista, 
anche valorizzando forme di concessione diverse dallo stabilimento 
balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee. È 
preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive di cui 
alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse per un 
massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa per 
l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi, la fascia di 
servizi di spiaggia (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a 
carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita 
con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno 
all'ombra (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere 
generale, numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento 
dell'area concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli 
ospiti della struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, 
il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e 
registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione 
del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.
b)             Procedura per il rinnovo di concessioni:
1)             la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza 
del titolo concessorio;
2)             il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti 
procede al rilascio dell'atto concessorio alla sua registrazione, e 
alla fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, 
secondo le normative vigenti.
c)             Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che 
non comporta modifica all'estensione della zona già concessa o con 
ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di 
ripascimento dell'arenile:
1)             la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione 
di cui all'allegato S/2;
2)             il comune provvede all'istruttoria, acquisendo i pareri delle 
autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione 
progettata;
3)             conseguentemente il comune provvede al rilascio 
dell'autorizzazione da allegare all'atto concessorio o alla redazione 
del titolo suppletivo, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento 
del Codice della Navigazione. Il comune provvede inoltre all'eventuale 
imposizione e riscossione del canone e imposta regionale.
d)             Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che 
comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa:
1)             la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste 
per il rilascio di nuove concessioni;
2)             conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle 
modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.
e)             Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione delle domande sono:
1)             compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere 
territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
2)             compatibilità di dettaglio relativamente a:
-              elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno 
degli impianti e alla qualità dei manufatti);
-              aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e 
modalità di scarico);
-              accessibilità ai parcheggi;
-              rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere 
architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in 
particolare per i portatori di handicap;
-              dinamica evolutiva del paesaggio;
3)             valutazione degli standard dei servizi proposti (densità 
ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-
sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
4)             piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario 
per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
5)             garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite 
preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle 
aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
6)             soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti 
dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
7)             gestione diretta della concessione demaniale, da parte del 
soggetto di cui al numero 4).

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